Art. 834.
(Matrimonio (e unione civile)
in imminente pericolo di vita).
Durante la navigazione e quando comunque sia impossibile promuovere l'intervento della competente autorita' nella Repubblica o di quella consolare all'estero, il comandante dell'aeromobile puo' procedere alla celebrazione del matrimonio nel caso e con le forme di cui all'articolo 101 del codice civile (e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.).
L'atto di matrimonio (e di costituzione dell'unione civile), compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorita' consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo.