Art. 859.
((Annotazione delle trascrizioni nel registro aeronautico nazionale)
) (L'autorita' alla quale e' richiesta l'iscrizione dell'aeromobile nel registro aeronautico nazionale provvede a riprodurre nel registro medesimo e ad annotare sul certificato d'immatricolazione le trascrizioni fatte nel registro delle costruzioni a norma degli articoli 857 e 1030.)