Art. 876.
(Presunzione di esercente)
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
Art. 876.
(Presunzione di esercente)
In mancanza della dichiarazione di esercente, debitamente resa pubblica, esercente si presume il proprietario fino a prova contraria.
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