Art. 896.

Art. 896.

(Composizione dell'equipaggio)

La composizione dell'equipaggio e' determinata dall'esercente, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego dell'aeromobile, con le modalita' e nei limiti stabiliti da leggi speciali e da regolamenti.

Per gli aeromobili da trasporto di persone in servizio pubblico, la composizione dell'equipaggio deve in ogni caso essere approvata dal ministro per l'aeronautica.