Art. 898.

Art. 898.

(Assunzione all'estero di non iscritti o di stranieri)

All'estero, in caso di necessita', l'autorita' consolare puo' autorizzare che dell'equipaggio facciano parte, purche' in possesso del prescritto titolo professionale di altro a questo corrispondente, persone non inscritte negli albi o nel registro, anche se cittadini stranieri, fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto nazionale.