Art. 920.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato)
In caso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, e' dovuta al lavoratore un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile al lavoratore stesso. (31)
———–AGGIORNAMENTO (31) La L. 29 maggio 1982, n. 297, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che " Le indennita' di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile."