Art. 922.
(Indennita' in caso di risoluzione del contratto)
Se l'esercente si avvale della facolta' di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 916, e' dovuta al lavoratore, oltre l'indennita' prevista nell'articolo 920, un'altra indennita' pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso.
Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 913, e' dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
L'indennita' non e' dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.