Art. 946.
) (Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello gia' pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.)