Art. 947.

Art. 947.

(Impedimenti del vettore)

In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio, anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento, (le modalita' di presentazione dei reclami da parte dei passeggeri e irroga le sanzioni amministrative previste dalla legge).