Art. 949.

Art. 949.

((Interruzione del viaggio del passeggero)

) (Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.

La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando insieme.)