Art. 1012.

Art. 1012.

(Danni esclusi)

L'assicuratore non risponde dei danni verificatisi fuori dei limiti territoriali indicati nella nota di assicurazione, salvo che questi limiti siano oltrepassati per causa di forza maggiore, per assistenza o salvataggio, ovvero per errore di pilotaggio, di condotta o di navigazione.

(COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2006, N. 151).

(Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivati da dolo dell'esercente o dei suoi dipendenti e preposti, purche' questi ultimi abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni)