Art. 1017.
(Rischio)
L'assicuratore risponde delle somme dovute dall'esercente per danni arrecati dall'aeromobile in volo per urto contro altro aeromobile in volo o contro nave in movimento, anche se, non essendovi stata collisione materiale, il danno e' cagionato da spostamento d'aria o altra causa analoga. Sono pero' esclusi dal risarcimento i danni dipendenti da una delle cause previste (nel secondo comma dell'articolo 1012).
Sono altresi' a carico dell'assicuratore le spese incontrate dall'esercente per resistere, con il consenso dell'assicuratore stesso, alle pretese del terzo.