Art. 1049.

Art. 1049.

(Deposito della somma limite)

Entro tre giorni dalla formazione dello stato attivo il giudice designato fissa il termine, non superiore a cinque giorni, e le modalita' per il deposito della somma limite computata sulla base dello stato attivo e di una congrua somma per le spese del procedimento.

Il provvedimento del giudice e' comunicato all'istante e ai creditori nei modi stabiliti dall'articolo precedente.