Art. 1086.

Art. 1086.

(Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie)

La meta' delle somme versate a titolo di pene o di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente codice e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della (personale aeronautico).