Art. 1092.

Art. 1092.

(Circostanze aggravanti)

La pena e' aumentata fino a un terzo se il fatto e' commesso: 1) per fine politico; 2) con violenza o minaccia; 3) all'estero; 4) da persone preposte al comando o alla direzione delle macchine della nave ovvero al comando, alla guida o al pilotaggio dell'aeromobile; 5) collettivamente da tre o piu' persone dell'equipaggio.

Nel caso di cui al n. 5 la pena per i promotori, gli organizzatori ed i capi e' aumentata da un terzo alla meta'.