Art. 1104.
(Offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato)
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che offende l'onore o il prestigio di un superiore, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle di lui funzioni, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al superiore, e a causa delle di lui funzioni.
La pena e' della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate fino a un terzo quando il fatto e' commesso con violenza o minaccia,ovvero quando l'offesa e' recata in presenza di una o piu' persone.
Se il fatto e' commesso da un passeggero contro il comandante, un ufficiale o un sottufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile, qualora non costituisca un piu' grave reato, si applicano le disposizioni precedenti, ma le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.