Art. 1131-bis.

Art. 1131-bis.

(La contraffazione, l'alterazione o lo spostamento abusivo delle marche di bordo libero sono punite, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, a norma dell'articolo 469 del Codice penale)

(11)

————AGGIORNAMENTO (11) La L. 5 giugno 1962, n. 616, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge che richiedono, per la loro applicazione, l'emanazione di particolari norme regolamentari, non entrano in vigore fino a quando dette norme non sono emanate."