Art. 1132.

Art. 1132.

(Abusiva prestazione di nome per la costruzione di nave o di aeromobile)

Chiunque, essendo abilitato alla costruzione di navi, di galleggianti, di aeromobili o dei relativi apparati, presta il suo nome per tale costruzione a persona non autorizzata, e' punito con la multa da lire mille a diecimila.

Alla stessa pena soggiace chi si vale del nome altrui.

Se la costruzione viene iniziata, la pena e' aumentata fino a un terzo.