Art. 1133.

Art. 1133.

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Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si vale di un documento di lavoro marittimo o aeronautico appartenente ad altra persona e' punito, qualora il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.