Art. 1187.

Art. 1187.

(Abusivo esercizio di servizi di navigazione interna)

Chiunque, senza la concessione prescritta nell'articolo 225, esercita un pubblico servizio di linea o di rimorchio ovvero di traino con mezzi meccanici in navigazione interna e' punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Chiunque senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 226 esercita un servizio di trasporto, di rimorchio o di traino in navigazione interna, non compreso tra quelli di cui al comma precedente, e' punito con l'ammenda da lire duecento a duemila.