Art. 1229.
(Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli)
Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 712 e 714 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.(76)
———–AGGIORNAMENTO (76) Il D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151, ha disposto (con l'art. 19, comma 13) che "Nell'articolo 1229 del codice della navigazione, le parole: «articoli 713 e 715» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 712 e 714».".