Art. 1265.
Contro i provvedimenti disciplinari che applicano alla (personale aeronautico) le pene previste nei numeri 2 e 3 dell'articolo 1253 e nel terzo comma dell'articolo 1254, e' ammesso ricorso ad una commissione dei reclami.
La composizione ed il funzionamento di tale commissione, nonche' le forme e i termini del ricorso, sono stabiliti dal regolamento.