Art. 9.

Art. 9.

(Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale)

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, (nei procedimenti disciplinati) dal presente codice, il patrocinio del difensore e' obbligatorio.