Art. 135.
(Sostituzione del curatore)
(
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
)
2. (COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GIUGNO 2022, N. 83).