Art. 341.

Art. 341.

(Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria)

1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attivita' inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano: a)le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di societa'; b)la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore; c)le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo; d)le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonche' nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi (dell'articolo 63, commi 4 e 5), si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).