Art. 357.
(Funzionamento dell'elenco)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare: a)le modalita' di iscrizione all'(elenco) di cui all'articolo 356; b)le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo (elenco) anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2; c)le modalita' di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'(elenco). Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.