Metodo di calcolo. Per omesso versamento, la sanzione ordinaria è il 25% dell’imposta non versata (art. 13 D.Lgs. 471/1997, come modificato dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 — per violazioni precedenti la sanzione base era il 30%). Se il ritardo non supera i 90 giorni, la sanzione è dimezzata (12,5%). A questa si applica la riduzione da ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) in base a quando avviene il pagamento: entro 30 giorni 1/10, dal 31° al 90° giorno 1/9, entro un anno 1/8, oltre un anno 1/7. Non è considerata l’ulteriore riduzione giornaliera prevista per i ritardi entro 15 giorni (il cosiddetto ravvedimento “sprint”), che richiede un calcolo specifico: per ritardi molto brevi la sanzione reale potrà quindi risultare inferiore a quella qui stimata. Gli interessi sono calcolati al tasso legale 2026 (1,60% annuo): se il ritardo attraversa più anni solari con tassi diversi, il calcolo andrebbe spezzato per periodo, cosa che questo strumento non fa automaticamente. Simulazione indicativa: verifica sempre l’importo esatto con un professionista prima di versare.
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