Calcolo Prescrizione del Reato

Il massimo edittale della fattispecie specifica (con eventuali aggravanti/attenuanti ad effetto speciale, se applicabili) va reperito dalla norma incriminatrice: questo strumento non lo calcola.

Metodo di calcolo. Termine base ex art. 157 c.p.: pari al massimo della pena edittale prevista per il reato, comunque non inferiore a 6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni. Per effetto di atti interruttivi (art. 160 c.p.), il termine può aumentare, ma l’aumento massimo complessivo non può superare le frazioni indicate dall’art. 161, co. 2, c.p. (un quarto nel caso generale; la metà per corruzione, truffa aggravata per erogazioni pubbliche o recidiva aggravata; due terzi per recidiva reiterata; il doppio per delinquenti abituali, professionali o per tendenza); per i reati di criminalità organizzata e terrorismo di cui all’art. 51, co. 3-bis e 3-quater, c.p.p., tale limite non si applica affatto, per cui questo calcolo non è utilizzabile in quei casi. I giorni di sospensione (art. 159 c.p. — es. autorizzazione a procedere, questione pregiudiziale, rogatoria internazionale, assenza dell’imputato) vanno determinati caso per caso da un professionista, poiché alcune cause di sospensione hanno durata fissa e altre sono soggette a propri limiti: questo strumento si limita a sommarli al termine finale, senza calcolarli autonomamente. Importante: dal 30/12/2022 (riforma Cartabia, nuovo art. 161-bis c.p.), il corso della prescrizione cessa definitivamente con la sentenza di primo grado (di condanna o di proscioglimento): questo calcolatore stima esclusivamente il termine di prescrizione nella fase antecedente a tale sentenza. Dopo il primo grado si applica un diverso istituto, l’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), non coperto da questo strumento. Il calcolo non tiene conto di eventuali proroghe processuali, di regimi transitori per fatti commessi prima di riforme successive, né di dies a quo particolari (es. reato permanente o continuato, art. 158 c.p.). Simulazione indicativa: non sostituisce una valutazione legale specifica del fascicolo.

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