Inammissibilità dell’istanza di liquidazione e obbligo di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 (Cass. civ. Sez. 2 n. 20863 del 19.06.2026)
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso per mancata integrazione documentale, l’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve proporre opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non potendo depositare all’infinito nuove istanze.