Figli di invalidi di guerra: escluso l’aumento di sette anni di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 272 del 18.08.2025)
L’aumento di sette anni di servizio ai fini pensionistici spetta ai soli soggetti indicati dall’art. 1 della legge n. 336/1970: le “categorie equiparate” riguardano esclusivamente i profughi per l’applicazione del trattato di pace, non i figli degli invalidi di guerra.