Transazione agevolata ex art. 4, comma 105, l. n. 350/2003: l’accettazione del debitore è rimessa alla discrezionalità dell’ente, difetta l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. 3 n. 2974 del 10.02.2026)
In tema di agevolazioni pubbliche, la definizione agevolata del debito ex art. 4, comma 105, l. n. 350/2003 costituisce una mera facoltà dell’ente gestore, che non è obbligato ad accettare il pagamento parziale. Ne consegue il difetto di interesse del debitore ad agire per l’accertamento del dovuto.