Obbligo di motivazione dell’avviso di classamento DOCFA e onere probatorio nel giudizio tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 9999 del 17.04.2026)
In tema di classamento catastale mediante procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio. È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la valutazione delle prove ex art. 116 c.p.c. senza dedurre la violazione di un preciso regime legale.