Differimento d’udienza senza obbligo di comunicazione alla parte non costituita (Cass. civ. Sez. 3 n. 24953 del 03.09.2026)
In caso di differimento, non di anticipo, dell’udienza la parte non costituita non ha diritto alla comunicazione personale del rinvio, potendo costituirsi fino alla nuova udienza e solo allora acquisire il diritto a ricevere comunicazioni.