La sanzione per dichiarazioni di manodopera false non travolge i benefici per i rapporti veritieri (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21624 del 24.06.2026)
È inammissibile il ricorso dell’INPS che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nel merito, la sanzione della perdita dei benefici contributivi per dichiarazioni di manodopera false si applica solo ai rapporti di lavoro fittizi, non all’intera posizione contributiva del datore di lavoro agricolo.