L’efficacia delle dichiarazioni rese in conciliazione rispetto all’accertamento ispettivo è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11833 del 29.04.2026)
Nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione, le dichiarazioni rese in sede di conciliazione giudiziale e quelle raccolte durante l’accertamento ispettivo non hanno valore di prova legale ma sono liberamente valutabili dal giudice di merito, senza che possa configurarsi una violazione dell’art. 2697 c.c. per inversione dell’onere probatorio.