Il tetto retributivo si applica ai compensi AIFA per l’attività presso l’EMA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23392 del 17.07.2026)
Il limite di cui all’art. 23-ter d.l. n. 201/2011 si applica anche ai compensi corrisposti dall’AIFA agli esperti per l’attività svolta presso l’EMA, poiché le somme affluiscono al bilancio dell’agenzia italiana e sono erogate in forza di un incarico professionale conferito dall’ente pubblico.