Contratto a termine e mobilità: per l’art. 8, comma 2, l. n. 223/1991 serve l’iscrizione nelle liste (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20205 del 16.06.2026)
La legittimità dell’assunzione a termine ex art. 8, comma 2, l. n. 223/1991 presuppone che il lavoratore sia iscritto nelle liste di mobilità e non il mero licenziamento all’esito di una procedura collettiva; l’invalidità originaria del contratto non è sanabile da sopravvenienze.