Diritto a pensione e reversibilità per anzianità maturata con campagne di guerra (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 140 del 27.03.2026)
Il militare collocato in congedo prima della legge n. 550/1961 matura il diritto a pensione con quattordici anni, sei mesi e un giorno di servizio utile, computandosi anche le campagne di guerra. Il diritto alla reversibilità è imprescrittibile, ma i singoli ratei si prescrivono in cinque anni.