Pensione Enasarco quota a) e criterio del trattamento più favorevole ex art. 10, terzo comma, l. n. 12/1973 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20234 del 16.06.2026)
In tema di pensione Enasarco, il criterio del pro-rata è incompatibile con il trattamento di maggior favore previsto dall’art. 10, comma 3, della legge n. 12/1973, che consente all’agente di commercio il calcolo della quota “a” secondo il più favorevole metodo dell’art. 11 d.P.R. n. 758/1968.