L’art. 6, comma 2, legge n. 205/2000 non sana le clausole compromissorie anteriori (Cass. civ. Sez. 1 n. 7151 del 25.03.2026)
La disciplina della compromettibilità delle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo segue il principio tempus regit actum: l’art. 6, comma 2, legge n. 205/2000, privo di efficacia retroattiva, non sana le clausole compromissorie stipulate anteriormente.