Licenziamento senza contestazione disciplinare: reintegrazione attenuata ex art. 18, comma 4 (Cass. civ. Sez. L n. 24378/2026)
L’insussistenza del fatto contestato ex art. 18, comma 4, legge n. 300/1970 ricomprende implicitamente l’inesistenza della contestazione disciplinare: la totale omissione della contestazione comporta la tutela reintegratoria attenuata, non quella meramente indennitaria, per coerenza con la gradualità del sistema sanzionatorio. Le censure rivolte alla sentenza di primo grado anziché a quella d’appello sono inammissibili.