Ius variandi bancario e variazioni in melius: il rialzo del tasso è sempre modifica peggiorativa (Cass. civ. Sez. 1 n. 10460 del 21.04.2026)
In tema di contratti bancari di durata, una volta che la banca abbia ridotto unilateralmente il tasso debitore in senso favorevole al cliente, il successivo aumento dello stesso, ancorché contenuto entro la soglia pattuita, costituisce variazione peggiorativa soggetta alla disciplina dell’art. 118 TUB. La modifica in melius si configura come variazione negoziale del contenuto contrattuale.