Tempestività della contestazione disciplinare è giudizio di merito insindacabile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2021 del 28.01.2025)
La valutazione della tempestività della contestazione disciplinare è giudizio di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata e priva di vizi logici. Inammissibile il ricorso che chieda una rivalutazione delle prove.