Tempestività della contestazione disciplinare e decorrenza del termine dalla conoscenza qualificata del fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14455 del 15.05.2026)
La Corte di cassazione chiarisce che il termine per la contestazione disciplinare decorre dalla conoscenza qualificata del fatto da parte del datore di lavoro, non dalla mera possibilità di conoscerlo, e che la valutazione dell’immediatezza è riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.