Sospensione feriale ridotta a 31 giorni applicabile dal 2015 anche al termine lungo di impugnazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 109 del 02.01.2026)
La riduzione della sospensione feriale dei termini processuali da 46 a 31 giorni, introdotta dal d.l. n. 132/2014, si applica dal periodo feriale 2015, senza che rilevi la data di pubblicazione della sentenza. La novella non può integrare errore scusabile e non lede i diritti di difesa.