Ricorso collettivo inammissibile per perequazione pensioni senza prova delle posizioni (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 17 del 15.01.2025)
Il ricorso collettivo proposto da più pensionati per ottenere la piena perequazione ex art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 è inammissibile se manca la prova dell’omogeneità delle singole posizioni previdenziali. La genericità della descrizione dei trattamenti impedisce anche la valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale.