Danno all’immagine e delitti commessi a danno della PA (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 41 del 26.03.2025)
Il danno all’immagine della pubblica amministrazione è azionabile, dopo il codice di giustizia contabile, in presenza di qualsiasi delitto commesso a danno dell’amministrazione e anche in ipotesi di condanna emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p.