Art. 214-ter.

Art. 214-ter.

(( (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) ))

((

1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformita' e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.

))

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