Art. 214-ter.
(( (Valutazione regime di equivalenza di Stati terzi) ))
((
1. Le valutazioni di equivalenza di cui agli articoli 216-sexies, comma 1, lettera e), e 220-septies, comma 1, sono effettuate dall'IVASS in conformita' e nei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea.
))