Art. 42-bis.

Art. 42-bis.

(Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto)

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

((

2. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni sono investiti nel rispetto del principio della persona prudente di cui all'articolo 37-ter e tengono conto del tipo di affari assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti nei confronti dell'impresa cedente.

))

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 74)).

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