Art. 295.

Art. 295.

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano l'assicurazione della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle somme indicate nell'articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, agendo nei confronti del commissario.

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